September 7 2009 16:30 | Cracow City Hall – Hall B

Contributo



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Tamara Chikunova

Human Rights Activist, Uzbekistan
 biography

Buongiorno signore e signori, fratelli e sorelle,
la pena di morte, terribile procedura di pena per crimini compiuti, ci preoccupa, perché “La pena di morte, è il grado estremo di rifiuto dei diritti umani”.
Questa è un assassinio premeditato e a sangue freddo di un uomo da parte dello stato in nome della giustizia – “Non c’è e non si può trovare giustificazione alle torture e a comportamenti violenti. Come la tortura, la pena di morte rappresenta una violenza fisica e psicologica estrema sull’uomo”.

Il diritto alla vita è stabilito da tutti gli atti di diritto internazionale universalmente accettati. Così, nel punto 1 dell’art. 6 del Patto sui diritti civili e politici si indica che il diritto alla vita è diritto inalienabile di ogni persona. Questo diritto deve essere garantito dalla legge.

Ai nostri giorni, nel diritto internazionale universale, non è formalizzata una norma pattuita che vieti la pena di morte.  Tuttavia si deve richiamare l’attenzione sul consolidamento e lo sviluppo  della tendenza sempre più affermata per cui negli stati nazionali è presente la norma di diritto consuetudinario che vieta la pena di morte. Come è noto, una delle condizioni che qualifica il regolamento dell’esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario è il suo riconoscimento da parte della maggioranza degli stati.

Nel novembre 2007 è stata approvata a maggioranza di voti nel terzo comitato la risoluzione dell’ONU che invita le nazioni ad introdurre la moratoria della pena di morte. Tale risoluzione sull’introduzione della moratoria era sostenuta da 99 stati, contro hanno votato 52 stati, 33 nazioni si sono astenute.
129 stati del mondo o hanno rifiutato la pena di morte nel proprio ordine legislativo o non la applicano nella pratica. In particolare, 23 stati adottano e utilizzano la moratoria sull’applicazione della pena di morte.

«C’è un doppio standard, un’ipocrisia degli stati, che mantengono  il diritto ad uccidere».
L’argomentazione  più comune che giustifica l’utilizzo della pena di morte, è la “suggestione della paura del futuro dei criminali”

1)    I funzionari dello stato con timore nascondono le esecuzioni, i giornali ne parlano a mezza bocca.
“In che modo può essere significativo un omicidio di stato, che si compie nel cortile di una prigione?” E poi può la stessa vista dell’esecuzione, senza parlare semplicemente del fatto di “sapere che c’è”, fermare il criminale? Colui che conduce il suo destino sulla via del male e poi compie reati terrificanti  è in preda alle passioni e alla follia (davvero la paura della morte può vincere le passioni umane?) …
“La pena di morte per omicidio è stata adottata per secoli, ma la stirpe di Caino tuttavia non si è estinta”.
Davvero la vista dell’esecuzione capitale non provoca nell’uomo le stesse emozioni e passioni meschine (contribuendo essa stessa alla crescita, e non alla diminuzione della criminalità)?

2)    Chi fra i comuni mortali è capace di emanare il verdetto definitivo sulla “incorreggibilità” della vita di un criminale ?

 E poi viviamo in un tempo in cui i crimini degli stessi stati superano molte volte i confini delle capacità e delle possibilità dei criminali individuali …
E nuovamente sulle sofferenze della vittima. Noi, comuni mortali, non possiamo dimenticare anche l’immensa sofferenza del condannato a morte: la paura devastante e umiliante alla quale per mesi e anni è sottoposto il condannato e alla quale non è sottoposta la vittima, questa è una punizione più terribile della stessa morte”.
Perfino da questi esempi è evidente, come sia complessa, complicata la questione sulla legittimità della pena di morte.
L’atteggiamento AUTENTICO della società, dello stato, nei confronti di concetti come la vita, la morte, il peccato, il pentimento. Tutti questi sono concetti ontologici sui quali si fonda la vita di tutta la società umana.
E dalla soluzione teorica e pratica di tale questione dipende la vita di milioni di persone, sebbene comunque queste non si imbattono DIRETTAMENTE con il problema della pena di morte, ma dall’una o dall’altra decisione su questo problema dipende comunque anche la loro vita privata.

L’abolizione della pena di morte rappresenta il fondamento della democrazia.

Nei paesi dell’Asia Centrale ai giorni nostri:

Il Turkmenistan ha abolito la pena di morte nel 1996.
Il Kazakistan ha abolito la pena di morte il 20 luglio 2009. Il presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbaev il 20 luglio del 2009  ha firmato la legge “Sull’introduzione del cambiamento e l’integrazione di alcuni atti legislativi sulla pena di morte”. Il documento dà esecuzione a  separati atti legislativi sull’applicazione della pena di morte e mira a rendere conforme la legislazione alla costituzione della repubblica.
E’ stabilito negli articoli di questa legge che la pena di morte si mantiene solo per reati di terrorismo, che comportino l’uccisione di persone, ed anche per reati particolarmente gravi, compiuti in tempo di guerra, con la concessione per il condannato  del diritto a chiedere la grazia.
A parte questo, si introducono  cambiamenti  nel codice di procedura penale che riguardano la giurisdizione degli affari penali sui reati, per i quali si prevede l’ergastolo, ora vi sono 9 articoli del codice penale per i quali questo è previsto.
Per coloro che scontano l’ergastolo è presa in considerazione la domanda di grazia dopo 30 anni di detenzione.

Tagikistan: qui è in vigore la moratoria dell’applicazione della pena di morte e delle esecuzioni dal giugno del 2004. Giuridicamente la pena di morte non è esclusa come misura di pena per reati penali dal sistema legislativo.

Kirghizistan: il 25 giugno del 2007 il presidente della repubblica Kurmanbek Bakiev ha firmato la legge sull’abolizione  della pena di morte in Kirghizistan.
Prima di questa legge in Kirghizistan la legge prevedeva tre articoli per i quali si applicava la pena di morte. Ma, abolendo la pena di morte, il Kirghizistan ha previsto in sei articoli la possibilità di essere condannati all’ergastolo.
La grazia è prevista dopo 30 anni di detenzione, e cede il posto in caso di grazia a 25 anni di colonia penale.
In Kirghizistan è iniziata la costruzione di una nuova prigione per i prigionieri, ex condannati a morte. Questo carcere a regime duro si troverà nel villaggio di Zhanghizher accanto alla colonia penale a regime severo n. 19. In Kirghizistan attualmente si trovano in regime di isolamento 174 ex condannati a morte, che sono stati trasferiti secondo l’ordinanza del presidente Bakiev.
Trovarsi in scantinati, in celle non conformi in alcun modo alle norme sulla carcerazione, è una nuova tortura per chi in precedenza è già stato condannato a morte.

Uzbekistan: dal 1 gennaio 2008 in Uzbekistan è ufficialmente abolita la pena di morte. La legge sull’abolizione della pena di morte è stata adottata il 27 giugno 2007. Prima di questa legge in Uzbekistan la pena di morte era prevista per due articoli di legge: omicidio plurimo e terrorismo.
La pena di morte giuridicamente è attualmente esclusa dalla legislazione penale ed è sostituita da 25 anni di detenzione  o dall’ergastolo.
E’ previsto l’inoltro della domanda di grazia per chi è condannato a 25 anni, dopo 15 anni di detenzione e per chi  è condannato all’ergastolo dopo 25 anni.
I condannati all’ergastolo in Uzbekistan scontano la pena in una nuova prigione costruita nel territorio dei Karakalpaki in un luogo tristemente noto “Zhaslyk”, che precedentemente era un territorio dove si collaudavano le armi chimiche e batteriologiche.
Per i primi dieci anni di detenzione il prigioniero non ha il diritto di lavorare. Ha diritto a  una visita breve l’anno.
Ma quale recupero sociale del detenuto può avvenire in questa condizione?
Eppure lo scopo di ogni punizione per reati penali è la riabilitazione di fronte alla società, il reale pentimento e la correzione.
In questo isolamento cessano i legami con i parenti e con la società.
La collocazione in una cella singola e l’impossibilità a lavorare per 10 anni e ad avere incontri con i parenti sottopone il prigioniero ad una tortura psicologica e morale.

Si vuole sottolineare particolarmente l’enorme contributo apportato dalla comunità di Sant’Egidio nel lavoro per l’abolizione della pena di morte negli stati dell’Asia centrale. Nel corso di 7 anni di giorno in giorno, abbiamo lottato insieme perchè ogni vita fosse risparmiata da questo orrore. La comunità ha pregato per la salvezza della vita dei condannati, si è assunta la difesa della mia vita minacciata dalle autorità.
Oggi noi vediamo che in Asia Centrale NON C’E’ PIU’ LA PENA DI MORTE!
L’abolizione della pena di morte negli stati dell’Asia centrale è uno dei risultati più importanti raggiunti nell’ambito della difesa dei diritti e delle libertà dell’uomo.
Dal profondo del cuore a nome di tutti i condannati a morte salvati, ringrazio la comunità di Sant’Egidio, Voi fratelli e sorelle e tutti coloro che ci sono stati vicini in questa difficile  lotta per la vita!
Che Dio vi conservi tutti!

   Tamara Chikunova